Le informazioni contenute in questa pagina sono finalizzate all'adempimento degli obblighi di trasparenza sul servizio rifiuti, secondo quanto prescritto dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (Arera) con deliberazione 444/2019.
Dati Aggiornati al 24.6.2020
Punto 3.1 lettera a)
Punto 3.1 lettera b)
Tel. Comune Seregno 0362263260; 0362263306; 0362263201
Mail Comune di Seregno: info.tributi@seregno.info
Pec Comune di Seregno: seregno.protocollo@actaliscertymail.it
Orari Comune di Seregno: Lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 Giovedì dalle ore 9.00 alle ore 18.30 orario continuato
Punto 3.1 lettera c)
Punto 3.1 lettera d)
Punto 3.1 lettera e)
Punto 3.1 lettera f)
Punto 3.1 lettera g)
Punto 3.1 lettera h)
Punto 3.1 lettera i)
Punto 3.1 lettera j)
Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e delle aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
A norma del comma 683 dell’articolo 1 della legge 147/2013 le tariffe della TARI vengono determinate dall’organo consiliare sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto a norma delle leggi vigenti in materia.
Il piano finanziario ha evidenziato, una tariffa di riferimento per l’anno 2020, pari a € [IN CORSO DI DETERMINAZIONE], di cui € [IN CORSO DI DETERMINAZIONE] (49,45%) riferibili ai costi fissi e € [IN CORSO DI DETERMINAZIONE] (50,55%) riferibili ai costi variabili.
La suddivisione tra parte variabile e parte fissa dipende dalla natura dei costi.
In particolare i costi variabili sono:
Costi di raccolta e trasporto RSU (CRT) |
Costi di trattamento e smaltimento RSU (CTS) |
Costi raccolta differenziata per materiale (CRD) |
Costi di trattamento e riciclo (CTR) |
I costi fissi invece sono:
Costi di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC) |
Costi generali di gestione (CGG) |
Costi comuni diversi (CCD) |
Costi spazzamento e lavaggio strade (CSL) |
In conformità a tale piano finanziario e secondo quanto stabilito dal regolamento di disciplina della TARI le singole misure tariffarie, vengono determinate secondo la metodologia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, recante norme per la elaborazione del cosiddetto metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.
Il metodo di calcolo adottato è costituito da un complesso di regole, metodologie e prescrizioni, le quali hanno il fine di consentire la determinazione, oltre che dei costi del servizio di gestione mediante il piano finanziario, dell’intera struttura tariffaria applicabile alle varie categorie di utenza, in maniera tale che il gettito che ne deriva copra tutti i costi del servizio di gestione stesso.
Tali regole hanno l’intento di “calibrare” la tariffa ad una produzione potenziale di rifiuto che per le utenze non domestiche dipende sia dai metri quadri occupati sia dalle attività svolta. Per le utenze domestiche le due variabili che determinano la potenzialità del rifiuto sono i metri quadri e il numero degli occupanti l’immobile.
Le utenze non domestiche vengono ripartite in 30 gruppi con quindi 30 tariffe differenziate. Le utenze domestiche sono suddivise in 6 gruppi da uno a sei abitanti (o più).
Il primo step è suddividere i costi del piano finanziario in due macro insiemi: utenze domestiche e utenze non domestiche.
In assenza di rilevazioni puntuali, si è ritenuto di procedere ad una determinazione per differenza – come anche da quanto stabilito all’articolo 13, comma 4, del regolamento comunale di disciplina della TARI – fondata sulla conoscenza della produzione globale annua di rifiuti (QT) (dato reale) e sulla produzione potenziale prodotta dalle utenze non domestiche, in base alla base imponibile. Il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 mette a disposizione dei coefficienti di produzione potenziale di rifiuto per mq a seconda dell’attività svolta. Si può quindi arrivare a stabilire il quantitativo potenziale di rifiuto prodotto in un anno dalle utenze non domestiche. Per differenza si ottiene quanto a carico dell’utenza domestica.
L’anno 2020 porta con questo metodo alla seguente suddivisione: 67.12 utenze domestiche e 32.88 utenze non domestiche.
Stabilite questa macro divisione si procede per le utenze non domestiche a definire la quota relativa ai costi fissi: sempre facendo appello ai parametri messi a disposizione dal decreto del presidente della repubblica sopra citato si definiscono le tariffe a seconda del ‘peso’ che le diverse attività esprimono rispetto alla componente fissa di costo. Lo stesso procedimento si opera per la parte variabile.
Stesso procedimento viene seguito per la tariffa fissa e variabile delle utenze domestiche, .
Per definire quanto un utenza non domestica debba pagare si moltiplicano i mq dichiarati dall’utenza stessa per la tariffa totale unitaria sopra ottenuta (variabile + fissa).
Per le utenze domestiche la parte relativa ai costi fissi viene definita moltiplicando la tariffa per i metri quadri dichiarati dall’utenza mentre la tariffa relativa alla parte dei costi variabili dipende esclusivamente dal numero dei componenti il nucleo familiare ed è quindi imposta al nucleo familiare nella sua totalità indipendentemente dai mq.
Riduzioni utenze domestiche: per i nuclei familiari numerosi
Riduzioni utenze non domestiche per rifiuti smaltiti autonomamente La quota variabile della tariffa dovuta dalle utenze non domestiche è ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di avere avviato al recupero nell’anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall’impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l’attività di recupero (Art. 25 Regolamento Comunale)
Riduzioni utenze non domestiche per la riduzione dello spreco alimentare Dal 2020 è riconosciuta, sulla base di documentata istanza di parte, una agevolazione tariffaria alle utenze non domestiche di cui all’ultimo periodo del comma 652 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che producono e distribuiscono beni alimentari e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno.
Agevolazioni per pandemia per le utenze non domestiche: Fare riferimento alla delibera tariffaria
Imposte applicabili ai sensi dell’articolo 1, comma 666, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente, di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura del 5 per cento, come stabilita, per l’anno 2020, dalla Provincia di Monza e della Brianza con decreto deliberativo n. 96 dell’3 ottobre 2019.
Il Piano Economico-Finanziario del Servizio Gestione dei Rifiuti è consultabile al seguente Link
Punto 3.1 lettera k)
Punto 3.1 lettera l)
Punto 3.1 lettera m)
Punto 3.1 lettera n)
Punto 3.1 lettera o)
Punto 3.1 lettera p)
Punto 3.1 lettera q)
Punto 3.1 lettera r)
Punto 3.1 lettera s)